Presidente del Consiglio dei ministri
Decreto 8 aprile 2008
Criteri per l'individuazione delle notizie, delle
informazioni,
dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi
suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato
(G.U. 16 aprile 2008, n. 90)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la
legge 3 agosto 2007, n. 124
ed in particolare gli articoli 1, commi 1 e 2; 4, comma 5; 9, commi 1 e 2; 39,
42 e 43;
Visto il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 recante: «Norme relative al
segreto militare" e successive modificazioni;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 luglio
1985 in materia di tutela del segreto di Stato nel settore degli organismi di
informazione e sicurezza;
Visto il parere n. 4247/2007 reso dal Consiglio di Stato - adunanza della
Commissione speciale del 5 dicembre 2007, richiesto dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Segretariato generale;
Ritenuta la necessità di disciplinare con regolamento i criteri per
l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti,
delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di
segreto di Stato;
Ritenuta la necessità di individuare con regolamento gli Uffici competenti a
svolgere, nei luoghi coperti da segreto di Stato, le funzioni di controllo
ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
Acquisito il parere favorevole del Comitato parlamentare per la sicurezza
della Repubblica, reso in data 24 gennaio 2008;
Sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
(Oggetto)
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 39
della legge 3 agosto 2007, n. 124, disciplina i
criteri per l'individuazione delle
notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle
cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato, nonché
individua gli uffici competenti a svolgere, nei luoghi coperti da segreto di
Stato, le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie
locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 2.
(Segreto di Stato e classifiche di segretezza)
1. Il segreto di Stato è finalizzato alla salvaguardia
dei supremi ed imprescindibili interessi dello Stato di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere a), b), c) e d) del presente regolamento, che attengono
all'esistenza stessa della Repubblica democratica.
2. Il segreto di Stato è distinto dalle classifiche di segretezza di cui
all'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, che sono attribuite dalle
singole amministrazioni per circoscrivere la conoscenza di notizie,
informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano
necessità di accedervi e siano a ciò abilitati in ragione delle proprie
funzioni istituzionali.
Art. 3.
(Criteri)
1. Possono costituire oggetto di segreto di Stato le
informazioni, le notizie, i documenti, gli atti, le attività, i luoghi ed ogni
altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare un danno grave ad uno o più
dei seguenti supremi interessi dello Stato:
a) l'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali;
b) la difesa delle Istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento;
c) l'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e le relazioni con
essi;
d) la preparazione e la difesa militare dello Stato.
2. Ai fini della valutazione della idoneità a recare il danno grave di cui al
comma 1, si tiene conto delle conseguenze dirette ed indirette della
conoscenza dell'oggetto del segreto da parte di soggetti non autorizzati,
sempre che da essa derivi un pericolo attuale per lo Stato.
Art. 4.
(Limiti)
1. In sede di applicazione dei criteri di cui
all'articolo 3, si osservano i divieti di cui all'articolo 39, comma 11, della
legge 3 agosto 2007, n. 124, ed all'articolo 204, comma 1-bis, del codice di
procedura penale.
Art. 5.
(Materie di riferimento)
1. Ferma restando la necessità di valutare in concreto
ogni singolo caso sulla base di quanto disposto dagli articoli 3 e 4 del
presente regolamento, sono suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato
le informazioni, le notizie, i documenti, gli atti, le attività, i luoghi e le
cose attinenti alle materie di riferimento esemplificativamente elencate in
allegato.
Art. 6.
(Apposizione)
1. L'apposizione del segreto di Stato è disposta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri autonomamente ovvero su richiesta
dell'amministrazione competente, tramite il direttore generale del
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).
2. Le determinazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
comunicate, per il tramite del direttore generale del DIS, alla
amministrazione competente. In caso di esito positivo della richiesta,
l'amministrazione, ove possibile, annota sull'oggetto dell'apposizione la
dicitura «segreto di Stato» in modo che non si confonda con la eventuale
stampigliatura della classifica di segretezza.
3. Gli adempimenti istruttori di cui ai commi 1 e 2 sono curati dall'Ufficio
centrale per la segretezza (UCSe) ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della
legge 3 agosto 2007, n. 124.
4. Anche prima del decorso dei termini di cui all'articolo 39, commi 7 e 8,
della legge n. 124 del 2007, il Presidente del Consiglio dei Ministri se
ritiene che siano venute meno le condizioni che determinarono l'apposizione
del segreto di Stato, dispone la cessazione del vincolo, anche su richiesta
della amministrazione competente, nei modi indicati nei commi 1 e 2.
Art. 7.
(Conservazione del segreto di Stato)
1. Le notizie, le informazioni, i documenti, gli atti, i
luoghi, le attività ed ogni altra cosa coperti dal vincolo del segreto di
Stato sono conservati nell'esclusiva disponibilità dei vertici delle
amministrazioni originatrici ovvero detentrici con modalità di trattazione e
di conservazione tali da impedirne la manipolazione, la sottrazione o la
distruzione, fissate nelle norme unificate per la protezione e la tutela delle
informazioni classificate ovvero coperte dal segreto di Stato.
2. La cessazione del vincolo del segreto di Stato non comporta l'automatica
decadenza del regime della classifica e della vietata divulgazione.
Art. 8.
(Stati esteri ed organizzazioni internazionali)
1. Nell'espletamento della procedura di cui all'articolo
39, comma 10, della legge 3 agosto 2007, n. 124, il Presidente del Consiglio
dei Ministri si avvale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).
Art. 9.
(Funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende
sanitarie locali e dal corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Nei luoghi coperti dal segreto di Stato, le funzioni
di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, sono svolte da autonomi uffici di controllo
collocati a livello centrale dalle amministrazioni interessate che li
costituiscono con proprio provvedimento. Nell'esercizio delle funzioni di
controllo svolte presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS),
l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l'Agenzia informazioni e
sicurezza interna (AISI), ai fini dell'adempimento da parte del personale di
cui all'articolo 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dell'obbligo di
denuncia di fatti costituenti reato o per le comunicazioni concernenti
informazioni ed elementi di prova relativamente a fatti configurabili come
reati, si applicano i commi 6, 7 e 8 dell'articolo 23 della legge 3 agosto
2007, n. 124.
2. Gli uffici di cui al comma 1 sono costituiti da almeno due esperti per ogni
singolo settore di attività che possono essere individuati nel personale
medico appartenente ad amministrazioni dello Stato e nel personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco ovvero da altri soggetti muniti di adeguate
competenze tecniche. Tutti i componenti dell'ufficio devono essere muniti del
nulla osta di sicurezza al massimo livello.
3. In relazione ai luoghi coperti dal
segreto di Stato, le amministrazioni non sono tenute agli obblighi di
comunicazione verso le aziende sanitarie locali ed il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco a cui hanno, comunque, facoltà di rivolgersi per ausilio o
consultazione.
Art. 10.
(Accesso)
1. Qualora il diritto di accesso di cui all'art. 39,
comma 7, della legge 3 agosto 2007, n. 124, sia esercitato con riferimento a
informazioni, notizie, documenti, atti, attività, cose o luoghi che, all'atto
dell'entrata in vigore della medesima legge, siano già coperti dal segreto di
Stato, i termini di quindici e trenta anni previsti, rispettivamente, dai
commi 7 e 8 del citato art. 39 si computano a decorrere dalla apposizione del
vincolo o, in mancanza di essa, dalla conferma della sua opposizione secondo
le norme previgenti.
2. Ai fini della richiesta di accesso di cui all'art. 39, comma 7, della legge
3 agosto 2007, n. 124, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita
l'amministrazione interessata, valuta preliminarmente la sussistenza in capo
al richiedente di un interesse diretto, concreto ed attuale collegato
all'oggetto dell'accesso, nonché meritevole di giuridico apprezzamento in
relazione alla qualità soggettiva del richiedente ed alla finalità per la
quale l'accesso sia richiesto.
3. Una volta cessato il vincolo del segreto di Stato in nessun caso può
esservi esclusione del diritto di accesso motivata con ragioni di segretezza.
Art. 11.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Il presente regolamento entra in vigore il
quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Ogni richiamo contenuto nel presente regolamento alle materie disciplinate
dai regolamenti di cui agli articoli 42, comma 7, e 44, comma 2, della legge 3
agosto 2007, n. 124, si intende riferito, fino all'entrata in vigore dei
suddetti regolamenti, alle disposizioni vigenti.
Allegato
1. La tutela di interessi economici, finanziari,
industriali, scientifici, tecnologici, sanitari ed ambientali;
2. la tutela della sovranità popolare, dell'unità ed indivisibilità della
Repubblica;
3. la tutela da qualsiasi forma di eversione o di terrorismo, nonché di
spionaggio, proveniente dall'esterno o dall'interno del territorio nazionale e
le relative misure ed apparati di prevenzione e contrasto, nonché la
cooperazione in ambito internazionale ai fini di sicurezza, con particolare
riferimento al contrasto del terrorismo, della criminalità organizzata e dello
spionaggio;
4. le sedi e gli apparati predisposti per la tutela e la operatività di Organi
istituzionali in situazioni di emergenza;
5. le misure di qualsiasi tipo intese a proteggere personalità nazionali ed
estere la cui tutela assume rilevanza per gli interessi di cui all'art. 3 del
presente regolamento;
6. i compiti, le attribuzioni, la programmazione, la pianificazione, la
costituzione, la dislocazione, l'impiego, gli organici e le strutture del
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia
informazioni e sicurezza esterna (AISE), dell'Agenzia informazioni e sicurezza
interna (AISI) e delle amministrazioni aventi quali compiti istituzionali
l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, nonché la difesa civile e la
protezione civile, nonché di altre amministrazioni ed enti nei casi in cui le
rispettive attività attengono agli interessi di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere a), b), c) e d) del presente regolamento;
7. i dati di riconoscimento autentici o di copertura, nonché le posizioni
documentali degli appartenenti al DIS, all'AISE ed all' AISI e quelli di
copertura degli stessi Organismi;
8. l'addestramento e la preparazione professionale di tipo specialistico per
lo svolgimento delle attività istituzionali, nonché le aree ed i settori di
impiego, le operazioni e le attività informative, le modalità e le tecniche
operative del DIS, dell'AISE e dell'AISI, oltre che delle amministrazioni
aventi come compito istituzionale l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica,
la difesa civile e la protezione civile;
9. le relazioni con Organi informativi di altri Stati;
10. le infrastrutture ed i poli operativi e logistici, l'assetto ed il
funzionamento degli impianti, dei sistemi e delle reti di telecomunicazione,
radiogoniometriche, radar e cripto nonché di elaborazione dati, appartenenti
al DIS, all'AISE ed all'AISI, nonché appartenenti ad altre amministrazioni
aventi quali compiti istituzionali l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica,
la difesa civile e la protezione civile;
11. l'armamento, l'equipaggiamento, i veicoli i mezzi e i materiali speciali
in dotazione al personale appartenente al DIS, all'AISE ed all'AISI, nonché
alle amministrazioni aventi quali compiti istituzionali l'ordine pubblico e la
sicurezza pubblica, la difesa civile e la protezione civile;
12. il materiale o gli avvenimenti interessanti l'efficienza bellica dello
Stato ovvero le operazioni militari in progetto o in atto;
13. l'ordinamento e la dislocazione delle Forze armate, sia in pace sia in
guerra;
14. l'efficienza, l'impiego e la preparazione delle Forze armate;
15. i metodi e gli impianti di comunicazione ed i sistemi di ricetrasmissione
ed elaborazione dei segnali per le Forze armate;
16. i mezzi e l'organizzazione dei trasporti, nonché le dotazioni, le scorte e
le commesse di materiale delle Forze armate;
17. gli stabilimenti civili di produzione bellica
e gli impianti civili per produzione
di energia ed altre infrastrutture critiche;
18. la mobilitazione militare e civile.