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Fonte: http://www.uniconsum.it/Autoveicoli.htm#Sentenza_della_Cassazione
Multe Semaforiche e contestazione immediata - Sentenza della CassazioneLa Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 23301/2005) ha stabilito che deve essere contestata immediatamente la violazione della infrazione accertata a mezzo di apparecchiatura Photored F. 17. In particolare i Giudici della Corte, hanno precisato che per le rilevazioni delle violazioni inerenti l’attraversamento di incrocio con il semaforo rosso, l’utilizzo dell’apparecchio di rilevamento, appositamente predisposto per fotografare le auto, deve essere coadiuvato dalla presenza di agenti che possano poi contestare immediatamente la violazione. I Giudici della Cassazione hanno infatti precisato che la presenza “non occasionale di agenti operanti sul posto non appare affatto consona all'utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico né appare superabile alla luce del disposto dell'art. 384”. Osserva ancora la Corte che “la istituzionale rinuncia alla contestazione immediata appare non conforme alle possibili situazioni che in tali evenienze possono verificarsi (esemplificativamente, il caso di coda di autoveicoli che non consenta al mezzo che abbia legittimamente impegnato l'incrocio di attraversarlo tempestivamente) e che solo la presenza di un agente operante in loco può ricondurre nell'alveo della corretta applicazione delle disposizioni relative”.
MULTE STRADALI CONTESTATE DALL’UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI In questi giorni sono stati notificati innumerevoli verbali di accertamento di violazione del codice della strada elevati ai semafori attraverso i sistemi di rilevazione elettronica con apparecchiatura denominata Photored F17 A. Tali multe stradali sono da considerarsi del tutto illegittime ed infatti l’ufficio legale dell’associazione sta procedendo in questi giorni ad impugnare dinanzi ai vari Giudici di Pace competenti, decine e decine di verbali elevati dal Comando della Polizia Municipale di Reggio Calabria. Le obiezioni sollevate dall’Unione Nazionale Consumatori vertono preliminarmente sulla circostanza che la contestazione immediata dell’infrazione non è obbligatoria per gli accertamenti su autostrade e superstrade, sulle altre strade come quelle urbane invece l’utilizzazione dei mezzi di rilevazione elettronici è subordinata alla valutazione preventiva e all’identificazione da parte del Prefetto, dei luoghi nei quali “non è possibile il fermo dei veicoli senza arrecare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti”. Inoltre i dispositivi di rilevazione elettronica applicati ai semafori non sarebbero tarati correttamente dai centri preposti a tale scopo e autorizzati a rilasciare i relativi certificati di taratura (certificati SIT) che devono riportare una serie di informazioni, la cui mancanza in tutto o in parte rende il certificato non conforme, inattendibile e quindi inutilizzabile. Pertanto non possono essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature solamente “omologate”, ma è necessario che tali risultanze siano riferibili a strumenti la cui funzionalità ed affidabilità siano preventivamente e periodicamente certificate e documentate dagli enti preposti a tali controlli, al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla certezza ed attendibilità dell’operazione, in considerazione delle gravi sanzioni amministrative che determinano i photored (sanzioni amministrative pecuniarie e sottrazione punti alla patente con il conseguente rischio di sospensione e ritiro della stessa). L’Amministrazione Comunale nel momento in cui decide di avvalersi di tale apparecchiatura, in assenza dell’organo accertatore, deve osservare le condizioni previste dal Decreto emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che contempla tutta una serie di requisiti, in assenza dei quali, non vi può essere la certezza del corretto funzionamento dell’apparecchiatura. I fotogrammi scattati oltre al resto, non riportano il tempo trascorso dall’inizio della fase di rosso, elemento indispensabile per non indurre in errore gli organi accertatori. In tal senso si sono già espressi diversi Giudici di Pace. Ultima contestazione, ma non meno trascurabile delle altre, riguarda la nuova disciplina sulla videosorveglianza elaborata dal Garante della Privacy dove viene ribadito che qualsiasi riproduzione di immagini può essere autorizzata, ma deve essercene davvero la necessità senza esagerare nemmeno in nome del traffico, mettendo a rischio il diritto alla privacy. Secondo l’Unione Nazionale Consumatori, l’installazione delle telecamere deve essere autorizzata dal Garante e la verifica preliminare dello stesso occorre anche in caso di digitalizzazione e indicizzazione delle immagini. Per tale motivo i Giudici di Pace di Sala Consilina hanno annullato 302 multe stradali su 302 ricorsi.
L’UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI CHIEDE UNA VERIFICA DEL GIALLO AI SEMAFORI
A seguito di numerose segnalazioni giunte presso la sede dell’associazione da parte degli automobilisti, l’Unione Nazionale Consumatori chiede una verifica del tempo di accensione della luce gialla degli impianti semaforici urbani controllati elettronicamente, che in parecchi impianti durerebbe pochi istanti. L’allarme nasce unicamente dall’esigenza di tutelare l’incolumità del cittadino-automobilista, infatti in assenza di una normativa che determini la durata del tempo che deve intercorrere tra il passaggio dal colore giallo a quello rosso del semaforo, la decisione viene lasciata ai singoli Comuni o addirittura agli automatismi di certi semafori in base all’intensità del traffico, ma se il giallo dura pochi secondi non lascia all’utente il tempo necessario per capire se passare e lasciare libero l’incrocio o meno. Una recente sentenza stabilisce che il tempo di accensione della luce gialla di un semaforo deve essere superiore a quattro secondi, diversamente l’automobilista non è in grado di compiere tutte le attività necessarie per l’arresto del veicolo in condizioni di sicurezza e la relativa multa stradale eventualmente scattata automaticamente è annullabile. Il codice della strada dispone che durante il periodo di accensione della luce gialla, l’automobilista non può oltrepassare la linea di arresto, a meno che egli non si trovi così prossimo al momento dell’accensione da non potersi più arrestare in condizioni di sicurezza. Nel codice stradale specifica la sentenza non è indicato un tempo di accensione di questa lanterna per cui ogni amministrazione decide autonomamente come programmare la centralina temporizzata per scandire i tempi del verde, del rosso e del giallo, ma prosegue il giudicante il tempo programmato di accensione della luce gialla deve essere superiore a quattro secondi, considerando una velocità di 50 Km/h, occorrono 28 metri e dunque poco più di due secondi per arrestare il veicolo, quindi complessivamente tra tempo di percezione e tempo necessario ad arrestarsi occorrono poco più di tre secondi. A questo periodo va aggiunto un ulteriore secondo necessario all’automobilista per verificare se esistono le condizioni per arrestarsi in sicurezza rispetto al flusso del traffico. Inoltre uno studio del consiglio nazionale di ricerche, sostiene come la durata del giallo al semaforo in città, dovrebbe essere almeno di cinque secondi, per garantire le esigenze dell’automobilista e la sicurezza stradale.
ILLEGITTIMA LA DECURTAZIONE DEI PUNTI SULLA PATENTE
In questi giorni sono giunte a numerosi automobilisti, da parte del Ministero dei Trasporti, Direzione Generale per la Motorizzazione, delle comunicazioni con le quali, a seguito di segnalazione della Polizia Municipale di Reggio Calabria, il predetto Ministero, ha proceduto a decurtare i punti sulla patente di guida, in conseguenza della multe semaforiche riconducibili al sistema photored.
Tali decurtazioni, sono del tutto illegittime ed arbitrarie, poiché sia la normativa vigente, che la giurisprudenza costante, ribadiscono il divieto assoluto di sottrazione dei punti sulla patente di guida e quindi anche dell’eventuale revisione della stessa, a seguito dell’avvenuta proposizione del ricorso dinanzi al Giudice di pace, avverso il verbale di contestazione o anche la sola pendenza dei termini per l'esperimento dei rimedi giurisdizionali o amministrativi.
L'art. 126-bis, secondo comma, del d.lgs. n. 285/1992[1] stabilisce: che la violazione che comporti la decurtazione del punteggio sulla patente di guida deve essere comunicata all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida "entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata";in base alla stessa norma, la contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi, ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi;
Pertanto, la decurtazione dei punti dalla patente del conducente, non può effettuarsi finchè non siano stati esperiti tutti i gradi di giudizio e l'iter giudiziario non si sia concluso con una sentenza passata in giudicato. Né può avere alcun valore la circostanza che nelle predette comunicazioni, che creano sicuramente allarme sociale, sia inserita la dicitura che qualsiasi segnalazione (pendenza di ricorso, mancata o irregolare notifica del verbale, conducente effettivo diverso dal proprietario del veicolo, errata decurtazione, etc.), deve essere rivolta al predetto organo di Polizia, competente ad apportare, se del caso, le necessarie rettifiche. Tale incombente che ricade unicamente sui competenti uffici di polizia municipale, ai quali spetta accertare la definitività delle vertenze per procedere alle conseguenti decurtazioni, comporterebbe a carico degli automobilisti degli evidenti disagi. Si rammenta che in alcuni casi, in cui il Ministero dei Trasporti ha provveduto alla decurtazione dei punti sulla patente di guida, stante la pendenza dei relativi ricorsi, è stato condannato al pagamento delle spese processuali di giudizio. Pertanto, nel ribadire l’assoluta illegittimità di tali comunicazioni, fin quando il giudizio non sia definito, l’Unione Nazionale Consumatori Calabria, non esiterà a richiedere per gli automobilisti tartassati, il risarcimento per danni esistenziali, a seguito dei disagi e dell’allarme creato ingiustificatamente nei riguardi degli stessi. [1] L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne da' notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione può essere effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente; tale comunicazione avviene per via telematica o mediante moduli cartacei predisposti dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
Fonte: http://www.iureconsult.com/areeatema/stradale/photored_e__presenza_dell_agente/index.htm
Photored e presenza dell'agente
Con la sentenza n. 8465 dell’11 Aprile 2006 la
Suprema Corte ha nuovamente affrontato la questione sulla legittimità degli
accertamenti delle infrazioni semaforiche operati da apparecchiature di tipo “photored”,
senza la presenza di agenti in loco.
A tal proposito, quindi, la Corte afferma in
maniera chiara ed inequivocabile che le condizioni che, in caso di rilevamento
della velocità a mezzo di apparecchiatura tipo autovelox, legittimano la
contestazione differita dell'infrazione, non sussistono anche nella differente
ipotesi in cui l'attraversamento di un incrocio con luce semaforica rossa sia
accertato a mezzo di apposita apparecchiatura fotografica, quale è il "photored".
Ciò perché, in ipotesi di tal tipo, l'assenza non occasionale di agenti
operanti non è adeguata all'utilizzazione di un apparecchio di rilevamento
automatico, né sembra superabile in base al disposto dell'art. 384 regolamento
di esecuzione del codice della strada, trattandosi di norma regolamentare e,
quindi, secondaria rispetto alla disposizione legislativa.
Inoltre, sembra opportuno rilevare che,
nonostante la sentenza abbia ad oggetto una violazione contestata prima della
modifica legislativa che ha portato all’introduzione dei commi 1 bis e 1 ter
dell’art. 201 del Codice della Strada, resta comunque valido il principio per
cui la istituzionale rinuncia alla contestazione immediata non sembra consona
a tutte le varie e diverse situazioni che potrebbero verificarsi in tali casi
e che, quindi, solo la presenza di un agente operante "in loco" consente di
ricondurle nell'alveo della corretta applicazione delle disposizioni relative.
Sempre nella stessa sentenza, infine, la Corte
ha affrontato la questione relativa alla necessità o meno dell’autorizzazione
prefettizia ai fini della legittimità dell’installazione delle apparecchiature
“photored”, finendo col negarla al contrario di quanto fatto per gli
“autovelox” per i quali, appunto, tale necessità è confermata.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Sentenza 11 aprile 2006, n. 8465
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 13.1.2003 il Giudice di pace di
Caserta accoglieva l’opposizione proposta dalla s.r.l. CO.VER.SUD avverso il
verbale di accertamento della contravvenzione dell’art. 41 in relazione
all’art. 146 – 3° comma C.d.S.; alle ore 10,11 del 22.4.2002 il veicolo
targato BG. 987 ex intestato alla società aveva attraversato l’intersezione
via Tenga-Leucio-Catauli di quella città quando il semaforo segnava luce
rossa; annullava quindi l’avviso di accertamento e compensava le spese.
Il Giudice di pace riteneva illegittimo
l’accertamento perché eseguito attraverso apparecchiatura «Photored» senza la
presenza di un vigile; la documentazione fotografica esaminata dal
verbalizzante a distanza dl quasi tre mesi (il 17.7.2002) confermava soltanto
che il veicolo aveva superato il semaforo quando lo stesso segnava luce rossa,
non il momento in cui aveva superato la linea entro la quale avrebbe dovuto
fermarsi.
Riteneva ancora lo stesso Giudice che anche in
base al DL. 121/2002 convertito con modifiche nella legge 168/2002
l’accertamento era illegittimo perché con tale normativa il legislatore aveva
consentito che avvenisse in tempi successivi senza la presenza di agenti
mediante apparecchiature automatiche solo per due violazioni (artt. 142 e 148
C.dS) e per due tipi di strade tassativamente indicate: autostrade e strade
extraurbarne principali.
Avverso la sentenza, notificata il 6.2.2003, ha
proposto ricorso con atto del 3.4.2003 e con tre motivi di censura il Comune
di Caserta, la CO.VER.SUD non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo denunciando violazione e
falsa applicazione degli artt. 142, 148, 201 C.d.S. in relazione all’art. 384
del regolamento stesso codice il Comune ricorrente lamenta che la sentenza
impugnata ha erroneamente ritenuto che l’apparecchio “Photored” utilizzato per
rilevare la contravvenzione non poteva sostituire la presenza del vigile e che
l’ipotesi in esame non era ricompresa in quelle indicate nel DL. n. 121/2002
convertito con modifiche nella legge n. 168/2002 che consentono alla PA di
avvalersi del dispositivo di rilevazione utilizzato.
Con il secondo motivo connesso al precedente il
Comune di Caserta denunciando violazione e falsa applicazione del DL. n.
121/2002 convertito con modifiche nella legge n. 168/2002, lamenta che la
sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che la normativa richiamata ed in
base alla quale è necessaria l’autorizzazione prefettizia riguarda gli
apparecchi “Photored” mentre essa si riterisce agli “Autovelox”.
Quest’ultimo sostanzialmente ripetitivo di
quello analogo prospettato con il primo motivo di ricorso è fondato ma non
incide sull’esito della lite, perché riguarda una ratio decidendi della
sentenza (mancanza di autorizzazione prefettizia per installare le
apparecchiature «Photored» di carattere secondario.
Non può invece condividersi l’altra censura di
una superfluità della presenza dell’agente quando la rilevazione dell’illecito
avvenga attraverso apparecchiature “Photored”.
Non è decisivo il fatto che l’art. 384 del
regolamento al C.d.S. ricomprenda a titolo esemplificativo nella lettera b)
tra le ipotesi di materiale impossibilità di contestazione immediata
l’attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante luce rossa; si
tratta infatti di una norma regolamentare che non sostituisce quella generale
dell’immediata contestazione, né prevede l’assenza di agenti sul posto;
questa, oltre a precludere la possibilità della contestazione immediata che il
C.d.S. considera esigenza primaria, elimina gli equivoci cui la rilevazione
fotografica potrebbe dar luogo per le molteplici evenienze configurabili
nell’attraversamento degli incroci (difficoltà di stabilire per la presenza di
altri veicoli il momento in cui pur segnando il semaforo luce rossa l’incrocio
è stato impegnato).
Con il terzo motivo, denunciando violazione e
falsa applicazione dell’art. 41 – 3° comma C.d.S., eccesso di potere, il
ricorrente lamenta che la sentenza impugnata ha ritenuto insufficiente la
prova fotografica della violazione al C.d.S. sebbene nulla avesse al riguardo
dedotto la CO.VER.SUD; non si è inoltre considerato che essendo la
documentazione fotografica idonea a dimostrare l’illecito, rimaneva a carico
della società l’onere di dimostrare eventuali anomalie dell’ apparecchio
utilizzato.
Il motivo rimane implicitamente respinto
dall’affermata necessità della presenza dell’agente quando vengono utilizzate
le apparecchiature “Photored”.
Non è dovuto rimborso di spese processuali non
avendo la CO.VER.SUD s.r.l. svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Roma, 23.2.2006.
Il Presidente est. Spadone.
Photored, la battaglia dell'avvocatessa Fiammetta Modena - 18 Gen 2007 Il
photored (l’apparecchio
che rileva chi passa col rosso) è uno strumento che non mi piace, perché i
Comuni li usano male. Per questo, gioisco se c’è chi li combatte in modo
intelligente. Ci vogliono le Forze dell'ordine
per prevenire e sanzionare le infrazioni; non macchinette diaboliche che
sembrano utili soltanto ai Comuni per fare cassa. “1) Contestiamo la taratura del photored: il giallo dura 4 secondi. Pochissimo, considerando che il limite è di 50 km/h. L’automobilista non ha il tempo per capire se fermarsi o proseguire. E c’è il rischio di tamponamenti. “2) Il photored fa la foto dell’auto che commetterebbe l’infrazione. Ma il semaforo non viene fotografato. Come si fa a sapere se l’infrazione è davvero avvenuta? “3) Chiediamo al Comune di Perugia i danni patrimoniali ed extrapatrimoniali: il rimborso dello stress. Dovuto alla multa, alla sottrazione dei punti della patente, alla fatica per fare ricorso. Almeno 150 euro”.
Fonte: http://www.codacons.it/dovesiamo/codaumbria/articoli2007/messaggero-01_02_2007.html REGIONE UMBRIA 1 febbraio 2007 da 'il Messaggero' Nessuna difesa dei pirati del rosso, ma sul T
red, le associazioni dei consumatori...
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